Contratti a termine: le novità del lavoro a tempo determinato

L’articolo 24 del Decreto Legge n. 48/2023, noto come Decreto Lavoro, ha apportato modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, in particolare riscrivendo le condizioni di impiego previste dal D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018, conosciuto come Decreto Dignità.

Fino al 4 maggio 2023, era possibile stipulare un contratto a tempo determinato con una durata iniziale superiore a 12 mesi, rinnovarlo o prorogarlo oltre i 12 mesi e fino a un massimo di 24 mesi, solo se si verificava almeno una delle seguenti condizioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Le nuove condizioni previste dal Decreto Lavoro

A partire dal 5 maggio 2023, con l’introduzione del Decreto Lavoro, le condizioni sopra menzionate sono state sostituite dalle seguenti:

  • casi previsti dai contratti collettivi, inclusi quelli di secondo livello (territoriali o aziendali).
  • in caso di mancata previsione da parte della contrattazione collettiva, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti e comunque entro il 30.4.2024.
  • esigenze di sostituire altri lavoratori assenti.

Come già previsto dal Decreto Dignità, il datore di lavoro è tenuto a indicare la causa che giustifichi la proroga o il rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato oltre i 12 mesi, ma comunque non superiore ai 24 mesi.

Il nuovo quadro normativo attribuisce un ruolo importante alla contrattazione collettiva, lasciando ad essa la previsione delle condizioni.

Solo in assenza di contratti collettivi applicati in azienda, l’accordo tra le parti (datore di lavoro e dipendente), basato su esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, consente l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con una durata superiore a 12 mesi, o il loro rinnovo o proroga (dopo i 12 mesi).

La causa deve essere formulata con una descrizione dettagliata delle ragioni di natura organizzativa, produttiva o tecnica, fornendo tutte le informazioni necessarie per comprovare l’esigenza temporanea e concreta di lavoro.

Ulteriori condizioni per la stipula del contratto a termine

Il Decreto Lavoro ha mantenuto invariate tutte le altre condizioni previste dal D.Lgs. 81/2015 per la stipula del contratto a termine, che includono:

  • divieti di stipulare contratti di lavoro subordinato con l’apposizione di un termine, secondo quanto stabilito dall’articolo 20 del D.Lgs. 81/2015;
  • durata massima del contratto a tempo determinato, incluso il periodo di proroga, fissata a 24 mesi, di cui i primi 12 mesi non richiedono la specificazione della causa;
  • limite massimo di 4 proroghe;
  • in caso di rinnovo, è sempre necessaria la specificazione della causa. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a rispettare i periodi chiamati “Stop & go”, che corrispondono a 10 giorni, salvo diversa disposizione contrattuale, se la durata del contratto precedente è inferiore a 6 mesi, oppure 20 giorni se la durata del contratto precedente è superiore a 6 mesi;
  • una volta raggiunto il limite di durata di 24 mesi, è possibile stipulare un ulteriore contratto a termine tra le stesse parti, con una durata massima di 12 mesi, presso l’ufficio locale dell’Ispettorato territorialmente competente (ITL);
  • limite numerico massimo dei lavoratori assunti a termine, generalmente fissato al 20% dell’organico a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, salvo diverse disposizioni previste dal contratto collettivo applicato;
  • esenzioni ai limiti numerici in caso di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai contratti collettivi, attività stagionali, sostituzione di lavoratori assenti, ecc.

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