Congedo parentale: indennità fino all’80%

Modalità di fruizione e criteri di calcolo del congedo parentale

Sono state pubblicate dall’INPS le istruzioni operative sul congedo parentale con indennità all’80% previsto dalla legge di bilancio 2023  (articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Questa novità riguarda i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. La novità rispetto al congedo parentale prevede l’innalzamento dal 30 all’ 80% per una sola mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), dopo i congedi obbligatori.

La circolare 45 del 16 maggio 2023 fornisce le istruzioni operative esclusivamente per quel che concerne il settore privato.

Congedo parentale: cos’è

Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro con diminuzione o annullamento della retribuzione, di cui le lavoratrici e i lavoratori possono godere nei primi anni di vita del figlio, previsto dal Dlgs. 151/2001 e successive modificazioni. Il decreto legislativo 151/2001, originariamente focalizzato sulla tutela quasi esclusiva della maternità, è invece oggi sempre più improntato alla tutela anche dei lavoratori padri nell’ottica di incentivare la bigenitorialità intesa come condivisione fra i genitori della cura e assistenza del bambino fin dai primi mesi di vita dello stesso.

Il congedo parentale, nel suo significato, in primis assicura alla madre la permanenza del rapporto di lavoro e il mantenimento dei diritti ad esso connessi ponendo un espresso divieto di licenziamento della lavoratrice durante l’assenza dal lavoro per astensione obbligatoria e facoltativa e permessi per malattia del bambino.

Garantisce, inoltre, una sicurezza economica alla madre lavoratrice prevedendo un trattamento economico, seppur ridotto, durante la fruizione dei congedi obbligatorio e facoltativo e attraverso il riconoscimento durante il periodo di astensione anche di contributi figurativi ai fini pensionistici.

Il congedo parentale tutela il bambino assicurando alla madre il tempo necessario alla sua cura ed assistenza, nei primi mesi di vita, attraverso i congedi obbligatorio e facoltativo e successivamente riconoscendo permessi per malattia dei figli e per figli con handicap grave.

A chi spetta il congedo parentale

Ciascun genitore ha diritto all’astensione facoltativa a prescindere dal diritto dell’altro genitore, pertanto il padre ha diritto a fruire dell’astensione facoltativa anche nell’ipotesi in cui la madre non ne abbia diritto. Hanno diritto a fruire del congedo parentale tutti i lavoratori subordinati, inclusi gli apprendisti e i soci di cooperative, nonché i dirigenti. Il congedo parentale è riconosciuto ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio solo a determinate condizioni. L’indennità di maternità è infatti riconosciuta ai lavoratori domestici solo se abbiano maturato un certo numero di contributi nei mesi precedenti la gravidanza.

Congedo parentale 80%: fruizione ripartita tra i genitori 

La misura sottolinea che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Come per tutti i periodi di congedo parentale è possibile anche utilizzarlo da entrambi i genitori negli stessi giorni e per lo stesso figlio.

ESEMPIO  

Due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori.

Quindi: il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta complessivamente indennizzato come segue:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita – o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – del minore);
  • 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Congedo parentale 80%: quando e chi lo può utilizzare 

L’INPS chiarisce che:

  • i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti per figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione, i cui congedi obbligatori siano terminati entro il 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
  • i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al  limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
  • i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro ), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione 
  • la nuova norma interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
  • spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo
  •  in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, rileva solo il termine finale del periodo di paternità.

Hai bisogno di chiarimenti? Richiedi una consulenza!

📧 work2be.lavoro@gmail.com
📞 081 18783085

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *